Normative stabilimento produzione

Obbligo indicazione stabilimento di produzione: facciamo chiarezza

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Ultimamente si sono lette notizie su varie testate che riportano informazioni non corrette in merito all’obbligo di reintrodurre la sede dello stabilimento di produzione sulle etichette di alimenti e bevande.

La normativa attuale

Facciamo un po’ di ordine. A tutt’oggi occorre rispettare le prescrizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che è in vigore dal 13 dicembre 2014, con poche eccezioni.

Dal 13 dicembre 2016 – etichettatura nutrizionale: il regolamento comunitario non prevede l’obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento. Questo consente di riportare la sola indicazione di colui che commercializza il prodotto.

Una nota del Ministero dello Sviluppo economico del 31/07/2014 indica che tale informazione può essere mantenuta come informazione volontaria aggiuntiva purché non sostituisca l’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti (nome o ragione sociale e indirizzo), che obbligatoriamente deve essere indicato, come riportato sopra. Si precisa infine che le diciture “prodotto da…”, “confezionato da…”, “distribuito da…” non sono obbligatorie per legge, ma nulla vieta che compaiano.

Nessun obbligo

In seguito a numerose pressioni delle associazioni dei consumatori, il Governo, nell’ambito della Legge Delega 12 agosto 2016, n. 170: “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2015. (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.204 del 1-9-2016), entrata in vigore il 16/09/2016”, contempla nel contenuto dell’Art. 5, che entro un anno siano emanati uno o più Decreti Legislativi che integrino quanto previsto da Reg. CE 1169/2011, come previsto da Art.38 dello stesso.

Allo stato di fatto quindi nessuna indicazione obbligatoria relativa alla sede dello stabilimento è prevista.

Pertanto coloro che demandano determinate produzioni ad altre aziende e in etichetta riportano solamente la propria ragione sociale, potranno continuare a farlo, fintanto che non vengano emanate altre Leggi.

Autore

Michele Nogara

Specialista in Ispezione degli Alimenti di origine Animale (ASL Como – Albo Milano n.2421)
Auditor Sistemi Gestione Salute e Sicurezza OHSAS 18000
Auditor Sistemi Gestione Qualità ISO 9000
Auditor Sistemi Gestione Sicurezza Alimentare ISO 22000
RSPP abilitato per tutti i macrosettori ATECO

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