Accettare stagisti in azienda: la verifica dei contratti e gli obblighi per le imprese ospitanti
Gli operatori del Food and Beverage ospitano molto spesso stagisti provenienti da scuole convenzionali, come gli Istituti alberghieri o da Enti di Formazione Accreditati o meno in varie Regioni Italiane.
Spesso per le aziende ricevere personale in stage rappresenta un’opportunità in quanto aiutando le scuole e gli enti a completare la formazione professionale degli alunni consente di conoscere persone che potrebbero successivamente lavorare nelle strutture.
L’esigenza di fare eseguire degli stage operativi in condizioni di lavoro normale, fa ormai parte dei programmi didattici per completare la formazione di uno studente.
Conoscere un individuo prima di introdurlo in modo stabile nel proprio organico è sicuramente un’opportunità sia per gli studenti sia per le aziende ospitanti.
Le scuole e gli Enti predispongono dei contratti che fanno sottoscrivere ai Datori di lavoro delle aziende ospitanti. Normalmente sono accompagnati dalle evidenze assicurative relative ai possibili danni che una persona non ancora esperta potrebbe causare ad ambienti, attrezzature e colleghi.
Tra le righe dei contratti sono citate numerose normative, speciali, ovvero che regolamentano specificatamente il settore. Queste fanno comunque sempre riferimento, anche indirettamente, alla Sicurezza dei lavoratori.
Ebbene, sia sempre chiaro agli imprenditori che uno stagista è a tutti gli effetti un lavoratore, i cui diritti e doveri sono assimilabili a quelli dei lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato.
Quando lo stagista è una persona minorenne, ulteriori normative regolamentano le gestione del rapporto lavorativo.
Per enfatizzare ulteriormente questo concetto riporto uno stralcio della definizione di lavoratore, tratta dall’ormai celeberrimo Decreto Legislativo n.81/2008: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro …omissis…, il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 …omissis…
Ebbene si, lo stagista è un lavoratore, che paradossalmente potrebbe anche venire eletto dai colleghi e diventare Rappresentate dei Lavoratori per la sicurezza aziendale!
Senza arrivare comunque a questa situazione paradossale, il fatto che lo stagista sia un lavoratore comporta regole precise che i datori di lavoro dovranno applicare in maniera puntigliosa. Prima di tutto dovranno attivarsi affinché lo stagista riceva adeguata formazione specialistica e sia addestrato dai colleghi prima che utilizzi qualsiasi attrezzatura. Ricordo che la formazione per i lavoratori che operano nel nostro ambito è formata da due sessioni: 4 ore di formazione generale e 4 ore di formazione specialistica nonché il tempo necessario perché un lavoratore impari ad utilizzare le attrezzature (macchina del caffè, affettartici, utensili elettrici vari, ecc.).
Le scuole e gli enti solitamente formano i ragazzi per quanto riguarda le 4 ore di base. Ma la formazione specialistica è propria del datore di lavoro in quanto deve essere specifica per i rischi presenti in un determinato ambiente, quindi non può essere effettuata in modo generalista.
Uno stagista minorenne non potrà per esempio utilizzare la macchina del caffè in quanto attrezzatura pericolosa (lavora a pressione superiore a 0,5 atm).
Dove necessario il datore di lavoro dovrà fornire adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), come per esempio le calzature antinfortunistiche per gli addetti alla cucina.
Questi elementi dovranno essere oggetto di contrattazione all’atto della stipula del rapporto con la scuola. Fermo restando gli obblighi di formazione ed addestramento, è auspicabile che i ragazzi vengano a lavorare con DPI forniti dalla scuola o dall’Ente di formazione.
Qualora però accadesse un infortunio e si dovesse evidenziare che lo stagista non sia stato adeguatamente formato o non utilizzi i DPI previsti, il datore di Lavoro ospitante, congiuntamente con il Dirigente scolastico, ne risponderanno penalmente.
Autore
Michele Nogara
Specialista in Ispezione degli Alimenti di origine Animale (ASL Como – Albo Milano n.2421)
Auditor Sistemi Gestione Salute e Sicurezza OHSAS 18000
Auditor Sistemi Gestione Qualità ISO 9000
Auditor Sistemi Gestione Sicurezza Alimentare ISO 22000
RSPP abilitato per tutti i macrosettori ATECO

