Il ruolo cardine della formazione – parte seconda

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La formazione dei lavoratori è da sempre uno dei cardini sui quali si basa il mondo del lavoro.

Nel Codice Civile e nei Decreti degli anni cinquanta si parla della professionalità che un lavoratore deve possedere. Professionalità che acquisisce mediante la formazione e la pratica ovvero l’addestramento.

Oggi il Decreto Legislativo n.81/08 ribadisce fortemente il principio della formazione, informazione ed addestramento che ciascun lavoratore deve ricevere al fine di prevenire gli infortuni.

A volte però le norme non sono ben contestualizzate. Infatti un lavoratore che lavora in una carrozzeria per la riparazione di autoveicoli deve frequentare lo stesso monte ore di formazione di un lavoratore impiegato nel Food & Beverage. Senza essere esperti di sicurezza s’intuisce chiaramente che i rischi ai quali risulta esposto un carrozziere siano ben più rilevanti di quelli ad esempio di un cameriere.

La formazione è disciplinata dal D.Lgs. 81/08 e da Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Varie figure sono interessate dai percorsi di formazione obbligatoria sanciti.

Qui ci occuperemo della formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti. La formazione trasversale, quella degli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed alla gestione delle emergenze del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), sarà oggetto di trattazione futura.

Il citato Accordo Stato Regioni classifica le aziende in funzione dei rischi ai quali risultano esposti i lavoratori: basso, medio ed alto rischio. Le aziende che operano nell’ambito del food & beverage sono classificate a rischio basso.

La formazione dei lavoratori deve attenersi quindi a tale classificazione ed è divisa in due moduli.

Il primo modulo, la formazione generale, ha una durata minima di quattro ore e riguarda i «concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro».

Il secondo modulo è relativo alla formazione specifica che, in base all’art.37 del D.Lgs. 81/08, deve avvenire in occasione dell’assunzione o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione, al momento del trasferimento o cambiamento di mansioni o quando si introducono nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie (es. dal fornello a gas alle piastre ad induzione), nuove sostanze chimiche. In questo caso la durata è variabile in funzione della classificazione del rischio.

Per la maggior parte degli addetti avrà una durata minima di quattro ore (rischio basso). Se dovessero essere presenti mansioni particolari, quali per esempio autisti o manutentori, la durata per questi lavoratori sarà di minimo otto ore.

La formazione prevede, per tutti, un aggiornamento quinquennale di sei ore.

Verosimilmente nel nostro settore non sono presenti figure di lavoratori il cui profilo di rischio sia assimilabile a quello alto.

Il responsabile di sala, lo chef, il capopartita sono figure assimilabili ai preposti ovvero persone alle quali altri individui fanno riferimento durante lo svolgimento delle proprie attività.

I preposti sono prima di tutto dei lavoratori, quindi, ahimè, dopo avere frequentato i corsi formazione per i lavoratori dovranno frequentare un apposito corso di durata complessiva di otto ore.

Il direttore di un ristorante o comunque tutti quei lavoratori assunti con contratto da Dirigente devono ricevere una formazione specifica, che sostituisce in toto sia quella per i lavoratori sia quella per i preposti.

I Dirigenti devono frequentare un corso della durata minima di sedici ore.

E se i lavoratori avessero già frequentato corsi in passato?

La formazione impartita ai lavoratori ed ai preposti prima del 11 gennaio 2012 risulterebbe valida. I lavoratori dovranno frequentare solamente i corsi di aggiornamento previsti a meno che non siano introdotte nuove attrezzature o vengano adibiti a mansioni diverse.

L’ideale sarebbe formare il lavoratore prima che inizi a lavorare e completare il percorso formativo entro sessanta giorni dalla data di assunzione.

Ricordo che in caso di accadimento di un infortunio, gli organismi incaricati di valutare le dinamiche che lo hanno provocato richiederanno immediatamente le evidenze dell’erogazione della formazione obbligatoria.

Infine è da evidenziare che il datore di Lavoro che non organizza i corsi previsti è penalmente perseguibile così come il lavoratore che per ingiustificato motivo non dovesse partecipare alle sessioni di formazione organizzate.

 

Leggi la prima parte

Autore

Michele Nogara

Specialista in Ispezione degli Alimenti di origine Animale (ASL Como – Albo Milano n.2421)
Auditor Sistemi Gestione Salute e Sicurezza OHSAS 18000
Auditor Sistemi Gestione Qualità ISO 9000
Auditor Sistemi Gestione Sicurezza Alimentare ISO 22000
RSPP abilitato per tutti i macrosettori ATECO

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