Il ruolo cardine della formazione – parte prima

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Nel numero di Ottobre di LOCALI TOP, abbiamo già parlato di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ed è stato evidenziato come la formazione dei lavoratori sia da sempre uno dei cardini sui quali si basa il mondo del lavoro. In particolare ci siamo soffermati sugli obblighi di formazione e informazione relativamente a quanto sancito da Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che individua i percorsi di formazione ai quali devono essere sottoposti lavoratori, dirigenti e preposti.

In questo contesto ci occuperemo dell’importanza di addestrare adeguatamente i lavoratori che utilizzano attrezzature e di formare la squadra di lavoratori designati per la gestione di eventuali emergenze, ovvero incendio, primo soccorso ed evacuazione. Importante poi è la formazione che deve possedere il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, qualora fosse stato eletto/designato in azienda.

L’importanza dell’addestramento

Nell’ambiente degli addetti al food & beverage convivono diverse professionalità che spaziano dagli addetti a compiti amministrativi, le cui uniche attrezzature sono rappresentate da computer, videoterminali e attrezzature d’ufficio in genere, agli addetti alle cucine, alle prese con attrezzature con il potenziale di causare infortuni, quali ferite, scottature, schiacciamenti, cesoiamenti, agli addetti alla sala che potrebbero utilizzare attrezzature per mantenere in caldo gli alimenti e, infine, a magazzinieri e autisti, lavoratori che potrebbero utilizzare transpallet e furgoni. Precediamo con ordine.

L’addestramento è un elemento fondamentale.

Mi rendo perfettamente conto che quando viene inserito un nuovo lavoratore in azienda si provveda immediatamente a mostrargli come devono essere utilizzate le varie attrezzature presenti. Ma purtroppo non ci si sofferma sulle regole per utilizzare le attrezzature in sicurezza e non viene quasi mai formalizzato questo atto. Operazione più difficile da pensare che da attuare. Basterà infatti predisporre un modulo sul quale si annoterà che il lavoratore “xy” ha affiancato il tal collega nell’espletamento di una determinata attività che ha richiesto l’utilizzo di un’attrezzatura. Basta poi che entrambi i lavoratori coinvolti sottoscrivano il documento sul quale saranno indicati data e orari. Tale aspetto è ancora più importante quando vengono introdotti giovani senza esperienza.

L’addestramento dovrà essere ripetuto qualora venissero introdotte nuove attrezzature. In questo caso coloro che le venderanno saranno le persone più qualificate per spiegarne le tecniche per il loro utilizzo in sicurezza.

Gli addetti al primo soccorso dovranno frequentare un corso pratico /teorico di durata non inferiore alle 12 ore. Tale formazione dovrà essere rinnovata entro tre anni frequentando un modulo di addestramento pratico di durata non inferiore a 4 ore.

Ad alcuni operatori chiamati a operare in particolari strutture potrà essere richiesto di frequentare anche un corso per poter utilizzare un defibrillatore, i cosiddetti corsi BLS (Basic Life Support), di durata normalmente non inferiore alle otto ore. Tali corsi non sostituiscono il corso di Primo soccorso!

Corsi per addetti antincendio

Gli addetti antincendio dovranno frequentare un corso di durata variabile a seconda del contesto dove sono chiamati a operare. Coloro che operano in strutture di rilevanza storica o particolarmente complesse, come alberghi, ospedali, scuole, dovranno frequentare un corso per addetti a rischio Alto, di durata complessiva non inferiore alle 16 ore.

Successivamente dovranno sostenere un esame presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

L’esame consiste in una prova scritta, una prova orale e una parte pratica. Addetti in strutture a Basso o Medio rischio incendio frequenteranno rispettivamente corsi di durata di 4 o 8 ore. Gli addetti a Basso rischio non dovranno sostenere nessun esame presso i Vigili del Fuoco, invece agli addetti al Medio rischio potrà essere richiesta un’attestazione di idoneità che dovrà essere conseguita presso i Vigili del Fuoco. In questo caso la prova sarà, nel complesso, meno impegnativa di quella per gli addetti al rischio Alto.

Anche in tutti questi casi la formazione dovrà essere rinnovata con cadenza triennale.

Le squadre di addetti all’evacuazione dovranno essere formati in relazione al Piano di emergenza ed evacuazione predisposto specificatamente per il contesto dove si trovano a operare. Importante ricordare che i lavoratori designati dal Datore di Lavoro o da proprio delegato a ricoprire tali ruoli (primo soccorso, incendio, evacuazione) non potranno rifiutarsi di accettare l’incarico.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Infine è fondamentale ricordare che qualora fosse presente un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), lo stesso dovrà essere formato durante l’orario di lavoro, a spese del datore di Lavoro. Nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori, potrà essere eletto un lavoratore che si sia candidato a ricoprire tale ruolo. Nelle organizzazioni con più di 15 lavoratori, qualora fossero presenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), l’RLS dovrà essere designato/eletto nell’ambito di tali rappresentanze.

L’RLS eletto dovrà frequentare un corso di formazione di durata non inferiore a 32 ore.

La formazione dovrà essere aggiornata secondo questo schema:

  • aziende che occupano da 15 a 50 lavoratori, 4 ore ogni anno;
  • aziende che occupano oltre 50 lavoratori, 8 ore ogni anno;
  • la norma non prevede aggiornamento per gli RLS impiegati in aziende che occupano fino a 15 lavoratori.

È comunque buona regola far frequentare anche in questi casi un corso come nelle aziende fino a 50 lavoratori.

Ricordo che anche in questo contesto il datore di Lavoro che non organizza i corsi previsti è penalmente perseguibile così come il lavoratore che per ingiustificato motivo non dovesse partecipare alle sessioni di formazione organizzate.

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Autore

Michele Nogara

Specialista in Ispezione degli Alimenti di origine Animale (ASL Como – Albo Milano n.2421)
Auditor Sistemi Gestione Salute e Sicurezza OHSAS 18000
Auditor Sistemi Gestione Qualità ISO 9000
Auditor Sistemi Gestione Sicurezza Alimentare ISO 22000
RSPP abilitato per tutti i macrosettori ATECO

 

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