Il piano di emergenza

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Nel 2015 è entrato in vigore il nuovo codice di prevenzione incendi attraverso il Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 che definisce la gestione della sicurezza antincendio (GSA) come una “misura finalizzata alla gestione di un’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase di esercizio sia in fase di emergenza, attraverso l’adozione di una struttura organizzativa che prevede ruoli, compiti, responsabilità e procedure”.

Procedure per le emergenze

Nell’ambito dei nostri stabilimenti, la prevenzione incendi è nota da tempo.

Infatti, la presenza di caldaie con potenza superiore alle 100.000 kcal (116 kw) ovvero capannoni con superficie superiore ai 1.000 metri quadri o comunque lo stoccaggio di materie prime in grandi quantità, hanno di fatto determinato l’appartenenza a una categoria di incendio medio o alto.

Tale contesto ha indotto gli imprenditori ad adottare procedure per la gestione delle emergenze come richiesto dai Comandi dei Vigili del Fuoco di zona che hanno rilasciato il proprio parere in merito all’attività.

Il piano di emergenza deve prevedere almeno:

la pianificazione delle attività da eseguire in caso d’emergenza, in risposta agli scenari incidentali ipotizzati (perdita di gas, incendio localizzato, incendio generalizzato, alluvione, esondazione ecc.);

la consapevolezza degli addetti tramite l’attività di formazione e addestramento periodico per l’attuazione del piano d’emergenza, tramite le prove di evacuazione. La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza, deve tenere conto della complessità dell’attività e dell’eventuale sostituzione del personale impiegato;

la pianificazione “deve includere planimetrie e documenti nei quali siano riportate tutte le informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza” (ruoli e responsabilità, indicazione dei compiti dei vari addetti, destinazione di utilizzo delle aree aziendali, compartimentazioni antincendio, vie di esodo, aree a rischio specifico, dispositivi di disattivazione degli impianti e di attivazione di sistemi di sicurezza ecc.).

Le vie di fuga

È opportuno che siano esposte planimetrie che indichino chiaramente le vie di fuga e l’ubicazione dei sistemi antincendio. Le stesse devono essere completate includendo le istruzioni sul comportamento degli occupanti in caso di emergenza, lavoratori ospiti o visitatori che siano.

Il piano di emergenza deve essere aggiornato in caso di modifica significativa, ai fini della sicurezza antincendio, dell’attività.

Quando si opera in contesti a medio e alto rischio d’incendio, il piano deve contenere le procedure per la gestione dell’emergenza. In particolare l’allarme:

  • modalità di allarme, informazione agli occupanti, modalità di diffusione dell’ordine di evacuazione;
  • l’attivazione del centro di gestione delle emergenze;
  • la comunicazione interna e verso gli enti di soccorso pubblico;
  • il primo intervento antincendio, che deve prevedere le azioni della squadra antincendio per lo spegnimento di un principio di incendio, per l’assistenza degli occupanti nella evacuazione, per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti;
  • l’esodo degli occupanti;
  • la messa in sicurezza di apparecchiature e impianti;
  • il rientro nell’edificio al termine dell’emergenza.

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Autore

Michele Nogara

Specialista in Ispezione degli Alimenti di origine Animale (ASL Como – Albo Milano n.2421)
Auditor Sistemi Gestione Salute e Sicurezza OHSAS 18000
Auditor Sistemi Gestione Qualità ISO 9000
Auditor Sistemi Gestione Sicurezza Alimentare ISO 22000
RSPP abilitato per tutti i macrosettori ATECO

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