I rischi interferenziali quando si opera all’interno di spazi gestiti da altre attività (parte seconda)
Sul numero di marzo abbiamo introdotto il concetto di rischi interferenziali derivanti dalla sovrapposizione di attività svolte in ambienti condivisi.
Com’è noto molto spesso le attività di somministrazione di alimenti e bevande avvengono all’interno di spazi gestiti da altre aziende. È il caso ad esempio delle attività di catering rivolte non a utenti privati, gestione del food & beverage presso attività alberghiere, eventi presso fiere o manifestazioni temporanee.
Seconda ipotesi
Esiste comunque anche una seconda ipotesi e cioè che un’attività di food & beverage accolga nei propri spazi altra impresa per svolgere alcune attività in appalto.
In questo caso rientrano le attività di manutenzione programmata di macchinari e attrezzature, le attività svolte da cooperative in particolari circostanze (per esempio appaltare il servizio in sala per eventi particolari) e comunque tutte le attività per le quali un’altra impresa potrebbe operare presso i propri spazi con esclusione della mera consegna di materiali o attività intellettuali (es. consulenti).
In tutte queste situazioni, due o più imprese, svolgono contemporaneamente le proprie rispettive attività in un unico spazio. È quindi necessario applicare i dettami ex art. 26 del D.Lgs. 81/08, ovvero individuare tra le imprese quella che detiene la gestione degli spazi perché ricadrà su tale azienda l’onere di redigere il cosiddetto DUVRI, il Documento di Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.
Le due ipotesi sono però profondamente diverse; nel primo caso (es. catering) l’onere di redazione del DUVRI e le conseguenti valutazioni dell’idoneità delle imprese appaltatrici ricadranno sull’attività che ospita.
Viceversa, nella seconda ipotesi (es. manutenzioni) ricadranno sull’azienda di food & beverage.
L’idoneità delle imprese
È importante ricordare che al momento di affidare delle attività in outsourcing è fondamentale valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese che eseguiranno la prestazione. I datori di lavori (committente ed esecutore) sono responsabili solidalmente oltre che in materia di salute e sicurezza anche in materia previdenziale (art. 26, comma 4 “…responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL…”).
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Autore
Michele Nogara
Specialista in Ispezione degli Alimenti di origine Animale (ASL Como – Albo Milano n.2421)
Auditor Sistemi Gestione Salute e Sicurezza OHSAS 18000
Auditor Sistemi Gestione Qualità ISO 9000
Auditor Sistemi Gestione Sicurezza Alimentare ISO 22000
RSPP abilitato per tutti i macrosettori ATECO

