Esercizio di fatto dei poteri direttivi – prima parte
Nell’attività di consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e igiene degli alimenti che svolgo quotidianamente, molto spesso mi trovo di fronte a un grosso dilemma: chi è il Datore di lavoro, sono presenti e chi sono eventuali dirigenti o preposti? E molto spesso i membri dell’Organizzazione non sono in grado di darmi una risposta o meglio mi danno indicazioni che non trovano poi il riscontro sui documenti aziendali quali ad esempio la visura camerale.
Il Datore di lavoro
La giurisprudenza in generale e il Decreto Legislativo n.81/2008 trattano questo argomento nell’art. 299 – Esercizio di fatto di poteri direttivi – Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
Nel comparto del food and beverage molto spesso vengono svolte funzioni di coordinamento e di organizzazione da persone non investite formalmente di ruoli particolari. Esistono società dove sono presenti diversi soci, uno dei quali svolge il ruolo di Datore di lavoro pur non risultando il Datore di lavoro.
Tali situazioni non correttamente gestite espongono alcune funzioni alle conseguenze derivanti dalle attività che svolgono senza avere la consapevolezza delle responsabilità che di fatto incombono.
L’articolo 2, definisce «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; e «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Esercizio di fatto dei poteri
Essere preposto per la sicurezza o dirigente per la sicurezza non vuole necessariamente dire che sia necessario un contratto da quadro o da dirigente.
La mansione deriva dall’esercizio di fatto dei poteri.
Quando a un individuo fanno riferimento altre persone per svolgere la propria attività questo è un preposto.
Qualora questa persona organizzi di fatto il lavoro di altri individui, ne coordini le attività, i turni e gli orari, autorizzi le ferie, evidentemente svolge anche il ruolo di dirigente per la sicurezza.
Lo chef in una cucina è sicuramente un preposto, ma molto spesso è inquadrabile quale dirigente per la sicurezza.
Laddove dovesse accadere un infortunio per mancata applicazione delle regole di sicurezza sancite sul Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) lo chef ne risponde personalmente sia in relazione al D.Lgs.
81/08, che prevede specifiche sanzioni, sia per il Codice Penale e quello Civile.
Considerata l’importanza dell’argomento, ci riserviamo ulteriori considerazioni operative che saranno trattate in un prossimo numero.
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Autore
Michele Nogara
Specialista in Ispezione degli Alimenti di origine Animale (ASL Como – Albo Milano n.2421)
Auditor Sistemi Gestione Salute e Sicurezza OHSAS 18000
Auditor Sistemi Gestione Qualità ISO 9000
Auditor Sistemi Gestione Sicurezza Alimentare ISO 22000
RSPP abilitato per tutti i macrosettori ATECO

