La qualifica dei fornitori
Come anticipato nell’articolo pubblicato sullo scorso numero di aprile risulta fondamentale per un’impresa avvalersi solamente di fornitori qualificati e abilitati a svolgere correttamente le attività previste.
Esistono sostanzialmente tre macro categorie di prodotti/servizi forniti:
- materiali di consumo (materie prime, imballaggi vari, cancelleria);
- attività intellettuali (consulenti);
- prestatori di opere, quali manutentori,
cooperative o società alle quali affidare in appalto alcune attività (pulizie, facchinaggio, trasporto ecc.).
Parametri diversi
La scelta di un fornitore avviene normalmente valutando diversi parametri:
- riconoscenza nel tempo dell’affidabilità dimostrata;
- valutazione prestazione/costo;
- reputazione dell’impresa.
Tutti parametri corretti. Nel momento in cui esiste la convivenza tra due o più imprese che operano in uno stesso spazio ne esce l’esigenza di produrre il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziale, secondo quanto previsto da Art. 26, D.Lgs. 81/08). Tale obbligo non si applica nel caso della mera fornitura di materiali e per le prestazioni intellettuali.
Negli altri casi quindi la redazione del DUVRI parte dalla qualifica del fornitore secondo vari parametri. Per esempio verificare che: l’attività oggetto di contratto sia prevista sulla visura camerale del fornitore; l’azienda sia in grado di fornire ogni 90 giorni il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
gli adempimenti in materia di salute e sicurezza siano correttamente adempiuti (DVR, formazione e informazione dei lavoratori ecc.).
Responsabilità solidale
In virtù del principio di responsabilità solidale tra datori di lavoro, qualora un’impresa esecutrice di una determinata attività non fosse in regola con uno dei parametri sopra elencati, la responsabilità ricadrebbe anche sul datore di lavoro che ha commissionato l’attività (i datori di lavori, committente ed esecutore, sono responsabili solidalmente oltre che in materia di salute e sicurezza anche in materia previdenziale – art. 26, comma 4… responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL…).
Risulta, quindi, fondamentale creare un elenco di fornitori affidabili e dimostrare di mantenere un costante controllo non solamente sull’oggetto della prestazione richiesta ma anche sulla capacità dell’impresa esecutrice di adempiere nel tempo a quanto richiesto dal complesso sistema giuslavoristico.
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Autore
Michele Nogara
Specialista in Ispezione degli Alimenti di origine Animale (ASL Como – Albo Milano n.2421)
Auditor Sistemi Gestione Salute e Sicurezza OHSAS 18000
Auditor Sistemi Gestione Qualità ISO 9000
Auditor Sistemi Gestione Sicurezza Alimentare ISO 22000
RSPP abilitato per tutti i macrosettori ATECO

