Utilizzo di locali interrati e seminterrati
In Italia dal lontano 1956, la legge regolamenta la possibile permanenza di lavoratori in ambienti seminterrati e interrati. In particolare, il vecchio DPR 303/56 all’articolo 8 e l’attuale D.Lgs. 81/08 all’articolo 65 recitano esattamente che:
- È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei;
- In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
Autorizzazioni e requisiti
Molto spesso tali locali sono utilizzati in maniera impropria.
A volte inconsapevolmente!
L’utilizzo di un locale interrato con permanenza di persone si raffigura semplicemente per la presenza di un’attrezzatura. Per esempio, una lavatrice, un’affettatrice, un’impastatrice fa raffigurare l’ipotesi che una persona sosti in un locale.
Per poter operare in un locale interrato o seminterrato è necessaria una particolare Autorizzazione Sanitaria, rilasciata in Deroga a quanto prescritto dall’Art. 65. – D.Lgs.81/08. Tale autorizzazione viene rilasciata dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL, USSL, a seconda delle Regioni) in seguito alla presentazione di una specifica domanda
Per ottenere tale deroga è necessario rispettare alcuni requisiti:
- che i locali siano abitabili,
- che abbiano altezza non inferiore a 270 cm,
- che sia presente un impianto di condizionamento (per condizionamento si intende un impianto in grado di introdurre aria pulita dall’esterno ed estrarre quella viziata) dimensionato in funzione delle attività svolte e del numero di persone presenti,
- che sia presente illuminazione artificiale adeguata,
- che non vi siano impianti alimentati a gas.
La presentazione della domanda solitamente avviene mediante compilazione di modelli predisposti dalle ASL competenti, allegando la documentazione di supporto richiesta (come minimo le piantine planimetriche firmate da tecnico abilitato).
Entro 60 giorni gli uffici competenti rilasceranno l’autorizzazione se verificheranno la sussistenza dei requisiti.
In alcuni Comuni il rilascio di dette autorizzazioni è subordinato a un sopralluogo effettuato dai tecnici della UOPSAL (Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro).
Alcuni locali possono essere utilizzati senza bisogno di alcuna autorizzazione in quanto non si configura la permanenza ma solamente un accesso limitato. È il caso degli spogliatoi, dei servizi igienici e dei depositi.
Il caso della somministrazione di alimenti
Qualora si richieda un’autorizzazione in deroga, successivamente all’inizio di una nuova attività, sarà necessario aggiornare la SCIA o la vecchia Autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti, in quanto si avrà una diversa destinazione d’uso di alcuni locali.
Talvolta invece alcune realtà operano in possesso di autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti (rilasciata a suo tempo dall’Unita Operativa Igiene degli Alimenti) senza che sia mai stata richiesta l’autorizzazione per utilizzo dei locali interrati. È il caso di alcuni ristoranti.
In questi anni ho poi verificato che le ASL/USSL sul territorio applicano in maniera arbitraria leggi e Regolamenti, senza alcuna omogeneità, anche in una stessa Regione. E così alcuni ristoranti con sale di somministrazioni ubicate in seminterrati operano liberamente senza avere alcuna specifica autorizzazione.
Ricordo però che qualora dovesse essere constatato l’utilizzo improprio di un locale interrato o seminterrato da parte di un’autorità competenze, verrà contestata una violazione al D.Lgs. 81/08, quindi di carattere penale. In caso di contestazione dovrà essere nominato un avvocato.
Ai sensi del D.Lgs. 758/94 il reato potrà essere derubricato da illecito penale a illecito amministrazione successivamente alla risoluzione di quanto contestato e dietro il pagamento di un’ammenda.
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Autore
Michele Nogara
Specialista in Ispezione degli Alimenti di origine Animale (ASL Como – Albo Milano n.2421)
Auditor Sistemi Gestione Salute e Sicurezza OHSAS 18000
Auditor Sistemi Gestione Qualità ISO 9000
Auditor Sistemi Gestione Sicurezza Alimentare ISO 22000
RSPP abilitato per tutti i macrosettori ATECO

